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Sez. 5, Sentenza n. 6462 del 04/11/2004 Ud. (dep. 22/02/2005) Rv. 231394 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Operazioni distrattive e operazioni di manifesta imprudenza - Criteri di distinzione.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231394-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall'alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, ma, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)