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Sez. 5, Sentenza n. 35716 del 09/06/2015 Ud. (dep. 26/08/2015) Rv. 265871 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Operazioni distrattive e operazioni di manifesta imprudenza - Criteri di distinzione.
Stato
decisa il 2015-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265871-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall'alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, fermo restando che, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha affermato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, a fronte di ingenti finanziamenti per sostenere una distinta attività economica relativa a società in incontestate difficoltà economiche, senza dimostrare su quali basi previsionali e negoziali si fondasse l'attesa di un maggior rendimento, e per di più in assenza di impegni scritti alla restituzione delle ingentissime somme versate).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)