Sez. L, Sentenza n. 7026 del 08/05/2003 (Rv. 562776 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda amministrativa rivolta al riconoscimento di una prestazione assistenziale - Rilevanza degli aggravamenti intervenuti successivamente ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Sussistenza - Applicabilità nel giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, non consente di distinguere tra giudizio di primo grado e giudizio di appello, senza che l'applicazione della medesima disposizione nel giudizio di appello trovi ostacolo nella sussistenza del principio del doppio grado di giudizio, giacché tale principio non comporta il doppio esame su tutte le questioni di merito e non è comunque coperto da garanzia costituzionale.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)