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Sez. L, Sentenza n. 4834 del 04/04/2002 (Rv. 553512 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda amministrativa volta al riconoscimento di una prestazione assistenziale - Rilevanza degli aggravamenti intervenuti successivamente ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Sussistenza - Applicabilità nel giudizio di appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553512-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare le preclusioni che possano derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, dalla pronuncia nei limiti della domanda e quindi dallo stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il giudizio di appello, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - anche nel corso del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)