Sez. 1, Sentenza n. 4883 del 18/05/1994 (Rv. 486681 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Edilizia residenziale pubblica - Provincia di Bolzano - Assegnazione - Revoca per l'"adeguatezza" dell'altro alloggio al fabbisogno della famiglia - "Adeguatezza" - Accertamento - Criteri.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca
In tema di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito della Provincia di Bolzano, l'"adeguatezza" dell'altro alloggio (di cui sia già titolare l'assegnatario) al fabbisogno della propria famiglia, prevista quale causa di revoca dell'assegnazione (art. 11, lett. e) legge Prov. Bolzano n. 13 del 1977, modificato dall'art. 47 legge Prov. n. 34 del 1980), non può essere valutata con un generico criterio di congruità bensì deve accertarsi, in forza dell'interpretazione sistematica ed estensiva delle disposizioni regionali in materia, con il relativo criterio definito, per l'omologa causa di diniego dell'assegnazione degli alloggi, dall'art. 2 legge Prov. Bolzano n. 4 del 1962, modificato, da ultimo, dall'art. 2 legge Prov. n. 47 del 1988.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Bolzano 02/04/1962 num. 4 art. 2, Legge Reg. Bolzano 23/05/1977 num. 13 art. 11, Legge Reg. Bolzano 24/11/1980 num. 34 art. 38, Legge Reg. Bolzano 24/11/1980 num. 34 art. 47, Legge Reg. Bolzano 16/11/1988 num. 47 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)