Sez. 1, Sentenza n. 13655 del 17/09/2003 (Rv. 566903 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Edilizia residenziale pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Revoca dell'assegnazione per sopravvenuta acquisizione di altro "alloggio adeguato" - Valutazione dell'adeguatezza - Riferimento ai criteri valevoli per concorrere all'assegnazione - Esclusione - Elemento dell'ubicazione dell'alloggio - Rilevanza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
In tema di edilizia residenziale pubblica, ai fini della revoca dell'assegnazione prevista dall'art. 61, lett. a), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 75 del 1982 (come riformulato dall'art. 26 della legge regionale n. 45 del 1993) per l'ipotesi di acquisizione in proprietà o in usufrutto, in capo all'assegnatario, di altro "alloggio adeguato", la valutazione in ordine a tale adeguatezza, a differenza della distinta ipotesi relativa alle condizioni per concorrere all'assegnazione prevista dall'art. 24 della stessa legge regionale, non può prescindere dal luogo in cui l'alloggio si trovi e dal relativo apprezzamento.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/07/1982 num. 75 art. 24, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/07/1982 num. 75 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)