Sez. 1, Sentenza n. 9476 del 19/07/2000 (Rv. 538547 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Edilizia residenziale pubblica - Regione Friuli - Revoca dell'assegnazione - Motivi (art. 61 Legge reg. 75/82) - Sopravvenuto acquisto della proprietà di altro immobile - Ubicazione - Eccessiva lontananza rispetto al luogo di residenza dell'assegnatario - Rilevanza - Conseguenze - Revoca dell'assegnazione - Illegittimità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
In tema di edilizia residenziale pubblica, le norme di cui alla legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 75 del 1982 regolanti, rispettivamente, le condizioni per l'assegnazione dell'alloggio (art. 24) e quelle per la revoca di tale assegnazione (art. 61) vanno interpretate alla luce dei principi generali della legislazione statale ad esse riconducibili, dell'art. 117 della Costituzione e delle sentenze della corte costituzionale in materia (pronunce nn. 27/96 e 390/96), con la conseguenza che i requisiti necessari per l'assegnazione di un alloggio pubblico (mancanza di titolarità di altra abitazione, "ovunque ubicata", in qualità di proprietario od usufruttuario) non sono del tutto omogenei con quelli posti a fondamento della revoca dell'assegnazione stessa, per la legittimità della quale non può ritenersi sufficiente il mero requisito della predetta mancanza di titolarità di altra abitazione "ovunque ubicata", dovendo altresì valutarsi se l'alloggio successivamente pervenuto in proprietà all'assegnatario sia ubicato in modo tale da soddisfarne le esigenze personali e familiari, sotto il profilo delle necessità lavorative e delle relazioni sociali (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così escluso che potesse costituire legittima causa di revoca dell'assegnazione di un alloggio sito in Pordenone la circostanza che l'assegnatario avesse successivamente ricevuto in donazione la proprietà di un'abitazione ubicata in Palermo).
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1982 num. 75 art. 24, Legge 09/01/1982 num. 75 art. 25, Legge 09/01/1982 num. 75 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)