Sez. 3, Sentenza n. 652 del 26/01/1980 (Rv. 404065 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - NATURA - SCADENZA - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - PRELIMINARE STIPULATO DA UN RAPPRESENTANTE SENZA POTERI - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - TERMINE FINALE PER LA RATIFICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RATIFICA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - NATURA - SCADENZA - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - PRELIMINARE STIPULATO DA UN RAPPRESENTANTE SENZA POTERI - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - TERMINE FINALE PER LA RATIFICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RATIFICA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il termine per la conclusione del contratto definitivo, fissato nel contratto preliminare, costituisce un ordinario termine di adempimento di obbligazioni negoziali, sicche la scadenza del termine medesimo, ove, in applicazione dei principi generali in tema di rapporti sinallagmatici, se ne debba escludere la essenzialita, non determina di per se la risoluzione del preliminare e la caducazione del relativo vincolo, essendo a cio necessaria l'iniziativa della parte interessata, con l'intimazione della diffida di cui all'art 1454 cod civ, ovvero con la proposizione della domanda di risoluzione, la quale segna il momento in cui resta preclusa all'inadempiente la possibilita di adempiere tardivamente. Tale principio non soffre deroga per il caso in cui quel preliminare sia stato stipulato da un rappresentante senza poteri, atteso che il termine per la stipulazione del contratto definitivo non puo configurare, in difetto di esplicita previsione, termine finale per la ratifica da parte del dominus del contratto posto in essere dal falsus procurator, la quale resta autonomamente regolata dall'art 1399 cod civ, e puo quindi intervenire, con effetto retroattivo, fino a che il contratto non sia sciolto - per mutuo dissenso dal terzo contraente e dal rappresentante privo di poteri. (V 2314/70, mass n 348504).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)