Sez. L, Sentenza n. 12341 del 20/05/2010 (Rv. 613487 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione di periodi assicurativi - Dirigenti di aziende industriali - Beneficio della ricongiunzione presso l'INPDAI di periodi contributivi precedenti maturati presso l'INPS - Determinazione della data di maturazione del quinquennio contributivo presso l'INPDAI richiesto per il beneficio - Riferimento alla data di raggiungimento della richiesta anzianità contributiva e non a quella successiva di decorrenza del trattamento - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di pensione di vecchiaia per i dirigenti di aziende industriali, ai fini dell'individuazione del momento in cui può dirsi perfezionato il requisito dell'anzianità contributiva di almeno cinque anni, richiesto dall'art. 5 della legge n. 44 del 1973 per lo speciale riconoscimento gratuito presso l'INPDAI dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, deve farsi riferimento al giorno in cui il lavoratore ha raggiunto la richiesta anzianità, cioè a quello di scadenza del quinquennio contributivo maturato presso l'INPDAI e non al giorno, successivo a tale scadenza, di decorrenza degli effetti del conseguito trattamento previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto, con riferimento a lavoratore che aveva maturato la pensione di vecchiaia dell'INPDAI il 31 dicembre 1992, il diritto al ricongiungimento contributivo anche se il rapporto non era ancora cessato a quella data, e l'inapplicabilità del d.lgs. n. 503 del 1992, entrato in vigore il 1 gennaio 1993, che condizionava il ricongiungimento alla cessazione del rapporto).
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)