Sez. L, Sentenza n. 12655 del 08/07/2004 (Rv. 574378 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Dirigenti di aziende industriali - Beneficio della ricongiunzione presso l'INPDAI di periodi contributivi precedenti maturati presso l'INPS - Ex art. 5 della l. n. 44 del 1973 - Determinazione della data di maturazione del quinquennio contributivo presso l'INPDAI richiesto per il beneficio - Riferimento alla data di raggiungimento della richiesta anzianità contributiva e non a quella immediatamente successiva di decorrenza del trattamento - Necessità - Anche agli effetti dell'applicazione del sistema di cui all'art. 1 della l. n. 335 del 1995 - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Ai fini dell'individuazione del momento in cui si può dire perfezionato il requisito dell'anzianità contributiva di almeno cinque anni, richiesto dall'art. 5 della legge n. 44 del 1973 per lo speciale riconoscimento gratuito presso l'INPDAI dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, deve farsi riferimento al giorno in cui il lavoratore ha raggiunto la richiesta anzianità, cioè a quello di scadenza del quinquennio contributivo maturato presso l'INPDAI e non al giorno successivo a tale scadenza, che rileva esclusivamente ai fini della decorrenza degli effetti del conseguito trattamento previdenziale. Ne consegue che, qualora il giorno di scadenza del suddetto quinquennio si sia verificato al 31 dicembre 1995, deve escludersi che, ai fini della determinazione, nell'ambito del c.d. sistema delle "finestre", della data in cui al lavoratore è consentito il pensionamento di anzianità in base al disposto di cui all'art. 1, comma ventinovesimo, della l. n. 335 del 1995, ed all'allegata tabella E) ed in relazione a quanto disposto dall'art. 1 del d.l. n. 318 del 1996, convertito con modificazioni nella l. n. 402 del 196, si possa fare riferimento alla data del 1.ò gennaio 1996, atteso che questa stessa legge ha inteso valorizzare agli effetti dell'operare delle finestre il momento di maturazione di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla pensione e non quello della decorrenza del trattamento previdenziale. Nè il sistema così interpretato determina una violazione dell'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza e disparità di trattamento, ed una violazione degli artt. 38, 53, 81 e 97 della Costituzione, laddove consente ai soggetti interessati, beneficiari di una ricongiunzione gratuita, di conseguire effetti sostanzialmente identici a quelli conseguibili dai soggetti per cui opera la ricongiunzione onerosa presso l'INPS, in base alla disciplina di cui alla l. n. 29 del 1979, giacché, sotto il primo profilo, le due situazioni non sono comparabili, in ragione sia della specificità della natura del rapporto dirigenziale, sia della soggezione del relativo trattamento pensionistico al criterio di calcolo "retributivo" e non a quello "contributivo", e, sotto il secondo profilo la scelta legislativa si configura come espressione della discrezionalità del legislatore nel trasferimento a carico della fiscalità generale del costo della gestione pubblica della previdenza.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973, Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 1, Legge 29/07/1996 num. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)