Sez. L, Sentenza n. 16089 del 20/12/2001 (Rv. 551269 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Dirigenti di aziende industriali - Art. 5 legge n. 44 del 1973 - Attribuzione del diritto alla ricongiunzione dei periodi contributivi ai dirigenti aventi cinque anni di anzianità contributiva presso l'INPDAI - Momento di maturazione del suddetto quinquennio - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge n. 44 del 1973 - che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI posteriore al 14 gennaio 1954 la facoltà di richiedere il ricongiungimento di eventuali precedenti periodi contributivi, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria i.v.s., perché siano riconosciuti validi ai fini dell'anzianità contributiva presso INPDAI- il momento di maturazione del suddetto quinquennio di anzianità contributiva INPDAI si deve far coincidere con il giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità e non con quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)