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Sez. 3, Sentenza n. 3995 del 28/08/1978 (Rv. 393592 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMESSA INDICAZIONE DELLA PARTE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393592-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMESSA INDICAZIONE DELLA PARTE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*

La mancata indicazione, nell'epigrafe della sentenza, del nome della parte che ha formulato le conclusioni, non costituisce causa di nullita della sentenza stessa, allorquando dal contesto della decisione sia possibile individuare, con assoluta certezza, l'identita della parte stessa. In tal caso, la mancata indicazione si risolve in una mera irregolarita, che puo essere eliminata mediante la procedura prevista dagli artt 287 e 288 cod proc civ. (V 2922/75, mass n 376979; (V 1369/75, mass n 374909).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)