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Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 28/07/1975 (Rv. 376979 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCATA INDICAZIONE NELL'EPIGRAFE O NEL DISPOSITIVO O IN ENTRAMBI - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376979-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCATA INDICAZIONE NELL'EPIGRAFE O NEL DISPOSITIVO O IN ENTRAMBI - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI.*

La mancata indicazione di una o piu parti nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, ovvero in entrambi, costituisce motivo di nullita soltanto quando dal contesto del provvedimento non sia possibile individuare, senza pericolo di equivoci, l'identita dei soggetti del rapporto processuale pretermessi. (V 118/67, mass n 325798).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)