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Sez. 2, Sentenza n. 37516 del 11/06/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 256659 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale del metodo mafioso - Consapevolezza di trattare con soggetto appartenente ad associazione mafiosa - Effetto scriminante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256659-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, il consapevole consenso, da parte della vittima del reato, di relazionarsi con un soggetto appartenente ad un'associazione di stampo mafioso non consente di escludere la sussistenza dell'aggravante in parola, in quanto ciò che rileva è la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, utilizzata dall'autore del reato, esplicitamente o implicitamente, al momento della condotta delittuosa. (Fattispecie in tema di usura nella quale la vittima del reato era consapevole del ruolo di spicco nell'ambito di un sodalizio mafioso del soggetto erogante il prestito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 7 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)