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Sez. 6, Sentenza n. 27666 del 04/07/2011 Cc. (dep. 14/07/2011) Rv. 250357 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale del metodo mafioso - Ricorrenza - Collegamento con contesti di criminalità organizzata - Sufficienza - Esclusione - Effettiva utilizzazione del metodo mafioso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250357-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non configurabile l'aggravante in un'ipotesi di tentata estorsione nell'ambito della quale gli indagati avevano fatto generico riferimento ad un non identificato "gruppo napoletano", senza evocare un specifico intervento di questo gruppo nell'attività intimidatoria né indurre la persona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale di spessore mafioso).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)