Sez. 5, Sentenza n. 10966 del 08/11/2012 Cc. (dep. 08/03/2013) Rv. 255206 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 209 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991 - Natura - Ambito di operatività - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991 - integrata dalla finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso - ha natura oggettiva e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, di guisa che è sufficiente che l'aspetto volitivo - espresso nella norma con il riferimento al "fine di agevolare" l'associazione mafiosa - sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti nel medesimo reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Decreto Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)