Sez. 5, Sentenza n. 19204 del 06/09/2006 (Rv. 593927 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione delle liti fiscali pendenti - Ingiunzione fiscale emessa a seguito di un avviso di accertamento IVA non impugnato - Impugnazione - Lite pendente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riguardo alla definizione agevolata prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non può ritenersi lite fiscale pendente la controversia introdotta con l'impugnazione di una ingiunzione fiscale (emessa, nella specie, a seguito di un avviso di accertamento dell'IVA non impugnato), la quale, al pari della cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, si esaurisce in un'intimazione al versamento della somma dovuta in base all'avviso, non integrante un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma un atto meramente liquidatorio di una pretesa fiscale ormai definitiva.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)