Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 11/04/1986 (Rv. 445644 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE - BENI SITUATI NELL'ABITAZIONE DEL DEBITORE E COSTITUITI IN DOTE ALLA FIGLIA - PRESUNZIONE DI APPARTENENZA DEI BENI AL DEBITORE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE - BENI SITUATI NELL'ABITAZIONE DEL DEBITORE E COSTITUITI IN DOTE ALLA FIGLIA - PRESUNZIONE DI APPARTENENZA DEI BENI AL DEBITORE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Al creditore procedente che si veda negato, in Sede di opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 cod. proc. civ., il diritto di procedere all'espropriazione dei beni staggiti nell'abitazione del debitore esecutato - perché figlia "dotata" in costanza di matrimonio di ogni e qualsiasi bene arredante la casa coniugale - non è preclusa la possibilità di ricercare l'effettiva provenienza ed appartenenza dei beni stessi, onde elidere l'opponibilità del carattere dotale e conseguentemente avvalersi del principio generale sulla presunzione, valevole in Sede esecutiva, che tutti i mobili arredanti l'abitazione del debitore e da questi goduti sono di sua proprietà, chiunque li abbia acquistati e li abbia introdotti nella casa. Pertanto, ai fini dell'impignorabilità dei suddetti mobili, non è sufficiente la esibizione dell'atto di Costituzione in dote da parte del terzo (nella specie, la madre) né è preclusa al creditore opposto la prova, anche mediante presunzioni, che l'atto è frutto di collusione (domestica fraus) al fine di precostituire l'inespropriabilità di tutti o parte dei mobili arredanti la casa coniugale. (V 694/81, mass n 411161; (V 846/69, mass n 339190).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 622 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)