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Sez. 1, Sentenza n. 13236 del 18/04/1986 Ud. (dep. 25/11/1986) Rv. 174396 - 01

ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - LEGGE 18 APRILE 1975 N. 10 ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI PUNIBILI.*
Stato
decisa il 1986-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174396-01

ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - LEGGE 18 APRILE 1975 N. 10 ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI PUNIBILI.*

Il precetto normativo che prevede l'Obbligo della occlusione della canna con un visibile tappo rosso, ipotizza che chiunque, e non giĆ  il solo fabbricante, possa non osservare le Disposizioni, anche a mezzo di illecita trasformazione del giocattolo successivamente alla sua regolamentare fabbricazione. Tale conclusione trova la sua fonte nella lettera e nella "ratio" della norma che fa Obbligo al fabbricante di mettere in commercio armi-giocattolo con canna occlusa, ma che fa del pari Obbligo a chiunque altro di non manomettere o di non trasformare un'arma giocattolo regolamentare. (Conf mass n 167894; (Conf mass n 163480).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)