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Sez. L, Sentenza n. 810 del 09/03/1976 (Rv. 379462 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO - DI PREAVVISO - DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE NEL PERIODO DI DIVIETO DI LICENZIAMENTO - INDENNITA DI ANZIANITA E SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379462-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO - DI PREAVVISO - DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE NEL PERIODO DI DIVIETO DI LICENZIAMENTO - INDENNITA DI ANZIANITA E SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO - SPETTANZA.*

L'art 15 della legge 26 agosto 1950 n 860, il quale dispone che alla lavoratrice madre, la quale si dimetta nel periodo in cui e previsto il divieto di licenziamento, sono dovute 'le indennita previste da Disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamentò, va inteso nel senso di riconoscere in favore della lavoratrice medesima, dimissionaria nel periodo anzidetto, non solo l'indennita di anzianita, ma anche quella sostitutiva del mancato preavviso. (V 3475/75, mass n 377645).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 26/08/1950 num. 860 art. 6, Legge 26/08/1950 num. 860 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)