Sez. L, Sentenza n. 2999 del 14/05/1985 (Rv. 440717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE DURANTE IL PERIODO IN CUI È PRESCRITTO IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE DURANTE IL PERIODO IN CUI È PRESCRITTO IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - SUSSISTENZA.*
L'art. 12 della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, norma che dispone che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui è prescritto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da Disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento, va interpretato nel senso che il contenuto dell'attribuzione patrimoniale riconosciuta dalla norma è determinato mediante il richiamo degli effetti patrimoniali della diversa fattispecie, non realizzata né realizzabile, del licenziamento; la lavoratrice quindi ha diritto, oltre all'indennità di anzianità, anche all'indennità sostitutiva del preavviso. (Conf 810/76, mass n 379462; (V 3475/75, mass n 377645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)