Sez. L, Sentenza n. 3475 del 22/10/1975 (Rv. 377645 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - INDENNITA - SPETTANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - INDENNITA - SPETTANZA.*
Alla lavoratrice dimissionaria nel corso del periodo di interdizione dal lavoro a causa di maternita spetta, ai sensi dello art 15 della legge 26 agosto 1950 n 860, il medesimo trattamento economico che la disciplina legislativa e contrattuale le attribuiscono nell'ipotesi di licenziamento e, quindi, anche la indennita sostitutiva del preavviso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 26/08/1950 num. 860 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)