Sez. L, Sentenza n. 15617 del 11/12/2001 (Rv. 551014 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Uso di mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità dell'infortunio - Condizioni - Distanza tra luogo dell'abitazione e luogo del lavoro percorribile a piedi - Esclusione della tutela - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n.38 del 2000 - per cui è indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo di mezzo di trasporto privato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro purché esso sia necessitato; il che non si verifica quando la distanza tra i due suddetti luoghi sia tale da poter essere percorsa a piedi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso alla ricorrente mentre alla guida del proprio ciclomotore si recava dalla abitazione al luogo di lavoro situato ad una distanza - di circa un chilometro - considerata tale da poter essere agevolmente percorsa a piedi anche da una persona sessantenne non affetta da disturbi nella deambulazione).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)