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Sez. 2, Sentenza n. 16584 del 27/03/2009 Ud. (dep. 17/04/2009) Rv. 244550 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Recidiva - Contestata ma non applicata di primo grado - Mancanza impugnazione PM - Giudizio di bilanciamento - Divieto della "reformatio in pejus" - Violazione.
Stato
decisa il 2009-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244550-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Viola il divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ponga in comparazione una circostanza attenuante, di cui ritenga la sussistenza, con la recidiva, regolarmente contestata, di cui però il primo giudice non abbia fatto applicazione nella determinazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)