Sez. 2, Sentenza n. 5274 del 06/08/1983 (Rv. 430165 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - REQUISITI - "ANIMUS NOVANDI" - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - REQUISITI - "ANIMUS NOVANDI" - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La novazione oggettiva, quale modo di Estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, oltre a presupporre l'esistenza di una obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è caratterizzata dalla stretta connessione tra l'elemento oggettivo (diversità dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione) e quello subiettivo o animus novandi (volontà risultante in modo non equivoco di estinguere la precedente obbligazione). Pertanto, per stabilire l'esistenza della novazione, l'animus novandi non può desumersi puramente e semplicemente da un comportamento negativo (mancata protesta) od anche dall'adesione ad una diversa proposta contrattuale (nella specie: per fornitura di merce a prezzo diverso e maggiore rispetto a quello fissato in un precedente contratto parzialmente inadempiuto), ma dalla inequivoca manifestazione della comune intenzione di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)