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Sez. 2, Sentenza n. 5274 del 06/08/1983 (Rv. 430165 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - REQUISITI - "ANIMUS NOVANDI" - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430165-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - REQUISITI - "ANIMUS NOVANDI" - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La novazione oggettiva, quale modo di Estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, oltre a presupporre l'esistenza di una obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è caratterizzata dalla stretta connessione tra l'elemento oggettivo (diversità dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione) e quello subiettivo o animus novandi (volontà risultante in modo non equivoco di estinguere la precedente obbligazione). Pertanto, per stabilire l'esistenza della novazione, l'animus novandi non può desumersi puramente e semplicemente da un comportamento negativo (mancata protesta) od anche dall'adesione ad una diversa proposta contrattuale (nella specie: per fornitura di merce a prezzo diverso e maggiore rispetto a quello fissato in un precedente contratto parzialmente inadempiuto), ma dalla inequivoca manifestazione della comune intenzione di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1234

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)