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Sez. 3, Sentenza n. 6138 del 12/11/1988 (Rv. 460534 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - CONTROVERSIA CON RIGUARDO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON ACCORDO TRANSATTIVO - COSTITUZIONE DI NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE - AUTONOMIA DI TALE CONTRATTO RISPETTO AL PRECEDENTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460534-01

LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - CONTROVERSIA CON RIGUARDO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON ACCORDO TRANSATTIVO - COSTITUZIONE DI NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE - AUTONOMIA DI TALE CONTRATTO RISPETTO AL PRECEDENTE - FATTISPECIE.*

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, qualora, a causa dell'inadempimento del conduttore, sia sorta controversia con riguardo alla risoluzione del contratto e le parti abbiano definito il giudizio con un accordo transattivo, mediante reciproche concessioni, dando vita, con efficacia costitutiva di diritti, ad un nuovo contratto di locazione, detto contratto deve ritenersi stipulato per la prima volta alla data della transazione, da cui trae origine, rimanendo svincolato da quello precedente. (affermato il principio di cui alla massima, la suprema Corte ha confermato la pronuncia che aveva ravvisato una transazione novativa oggettiva e, quindi, un rapporto locativo nuovo, ai fini dell'applicabilità degli aumenti di cui all'art. 32 invece di quelli dell'art. 68 della legge dell'equo canone, in una conciliazione giudiziale nella quale, a fronte della rinuncia del locatore all'Azione di risoluzione, il conduttore aveva rilasciato metà dei locali restando inalterato e, quindi, sostanzialmente raddoppiato, il canone originario). (V 7227/87, mass n 455341; (V 5274/83, mass n 430165; (V 2686/80, mass n 406465).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)