Sez. L, Sentenza n. 4159 del 22/03/2001 (Rv. 545046 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegno ordinario di invalidità - Accertamento giudiziale del diritto - Oggetto del giudicato - Stato invalidante - Inclusione - Conseguenze - Revoca dell'assegno - Mutamento della situazione di fatto rispetto al precedente accertamento giudiziale - Necessità.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Poiché la sentenza che accerta il diritto all'assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante), in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 al recupero della capacità di guadagno da parte dell'assicurato, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca dell'assegno disposta dall'INPS, deve raffrontarsi la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca per verificare se effettivamente vi è stato un miglioramento nello stato di salute dell'assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)