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Sez. U, Sentenza n. 831 del 24/03/1971 (Rv. 350677 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE A TEMPO INDETERMINATO DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1971-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350677-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE A TEMPO INDETERMINATO DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 43, comma terzo, della l 22 gennaio 1934, n 36, che prevede la sospensione cautelare a tempo indeterminato dall'Esercizio della professione forense, rispetto agli artt 2, 3 e 27 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)