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Sez. 5 - , Sentenza n. 48206 del 10/09/2019 Ud. (dep. 27/11/2019) Rv. 278040 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Giudizio di appello - Soccombenza reciproca - Compensazione delle spese - Obbligo del giudice - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278040-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

Nel giudizio di appello, in caso di soccombenza reciproca, il giudice non è obbligato a disporre la compensazione delle spese ma può condannare alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile l'imputato quando l'impugnazione di quest'ultimo risulti infondata, perché l'imputato non può essere condannato alle spese solo quando in appello sia modificata la decisione di primo grado in senso a lui favorevole. (Fattispecie in cui nel giudizio di appello era stata confermata la decisione di condanna di primo grado per uno dei reati contestati e contestualmente respinta l'impugnazione della parte civile che aveva chiesto la riforma della sentenza assolutoria per l'altro reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)