Sez. 5, Sentenza n. 46453 del 21/10/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 242611 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Modifica della decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato - Condanna alle spese processuali - Esclusione - Condanna alle spese sostenute dalla parte civile - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI - SPESE
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità; il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina, invece, la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)