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Sez. 3, Sentenza n. 4546 del 11/10/1978 (Rv. 394221 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - FATTO DEL CREDITORE - NOZIONE - FATTISPECIE (OMESSA REGISTRAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE GARANTITO DI UNA VENDITA DI MOBILI DESTINATI ALLA RIVENDITA).*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394221-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - FATTO DEL CREDITORE - NOZIONE - FATTISPECIE (OMESSA REGISTRAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE GARANTITO DI UNA VENDITA DI MOBILI DESTINATI ALLA RIVENDITA).*

Il "fatto del creditore", al quale l'art 1955 cod civ riconosce effetto estintivo dell'obbligazione del fideiussore, ove pregiudichi la surrogazione di quest'ultimo nei diritti del creditore medesimo verso il debitore principale, puo ravvisarsi esclusivamente nella colposa violazione di un dovere giuridico imposto da norma di legge o di contratto, ma non anche nel mancato assolvimento di un semplice Onere, poiche questo mancato assolvimento determina solo la perdita di un vantaggio, che il creditore non ha l'Obbligo di costituire per il fideiussore, quando non l'abbia costituito neppure per se. (nella specie, la Corte ha escluso che comportasse Estinzione dell'obbligazione l'omessa registrazione, da parte del creditore garantito, di una vendita di merci e mobili destinati alla rivendita, posto che l'art 45 della tabella d, allegata alla legge di registro, prevede la registrazione del contratto di vendita solo in caso d'uso da parte del venditore, senza imporne l'Obbligo assoluto). (V 595/77, mass n 384143).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1955, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. D art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)