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Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009 (Rv. 608390 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Gestante - Somministrazione di farmaci teratogeni - Omessa informazione sulle conseguenti malformazioni del feto - Effetti - Diritto al risarcimento del danno da violazione del c.d. consenso informato e da violazione del diritto all'interruzione della gravidanza - Differenze.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608390-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Nel caso in cui ad una gestante siano stati somministrati senza adeguata informazione farmaci che abbiano provocato malformazioni al concepito, la violazione dell'obbligo d'informazione da parte dei sanitari dà luogo al risarcimento del danno in favore sia della gestante-madre che del concepito, una volta che quest'ultimo sia venuto ad esistenza, ma solo in relazione all'inosservanza del principio del c.d. consenso informato, non potendo invece ravvisarsi a carico dei sanitari una responsabilità nei confronti del concepito perché la madre non è stata posta in condizione di esercitare il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un diritto "a non nascere se non sano", in quanto le norme che disciplinano l'interruzione della gravidanza la ammettono nei soli casi in cui la prosecuzione della stessa o il parto comportino un grave pericolo per la salute o la vita della donna, legittimando pertanto la sola madre ad agire per il risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)