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Sez. L, Sentenza n. 4507 del 13/04/1992 (Rv. 476757 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere | Inidoneità fisica accertata ex art. 5 statuto lavoratori - Legittimità del licenziamento - Condizioni - Malattia - Distinzione - Rilevanza ai fini della risoluzione - Estremi.
Stato
decisa il 1992-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476757-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere

Nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento intimato dal datore di lavoro sulla base del risultato dell'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'indagine sanitaria anzidetta - che non può essere effettuata durante la fase acuta di una malattia - è assoggettabile a controllo, anche di merito, da parte del giudice, il quale deve tener conto che, ai fini della risoluzione del rapporto, è rilevante solo una inidoneità fisica di grado elevato residuata alla completa guarigione o alla stabilizzazione della parziale remissione della malattia, in quanto la durata di questa può integrare motivo di recesso ad un diverso titolo, e cioè per superamento del periodo di comporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)