Sez. L, Sentenza n. 5600 del 06/06/1998 (Rv. 516159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Licenziamento del lavoratore per inidoneità permanente - Accertamento dell'idoneità - Mediante gli enti e gli istituti di cui all'art. 5 terzo comma legge n. 300 del 1970 - Necessità - Esclusione - Verifica giudiziale dell'inidoneità - Utilizzazione di consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il licenziamento del lavoratore divenuto permanentemente inidoneo per condizione fisiche o psichiche alla prestazione dovuta non presuppone che l'accertamento della inidoneità' provenga da un organo "competente" nel senso di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel quale, del resto, si prevede non un obbligo ma una mera facoltà del datore di lavoro di far controllare da enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico la idoneità del lavoratore). Ne consegue che anche un giudizio di inidoneità non formulato da uno dei detti enti o istituti ben può costituire motivo di recesso, salva in ogni caso la necessaria verifica giudiziale circa la fondatezza di tale motivo, che il giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale a lui attribuito, può effettuare anche avvalendosi dell'opera di un consulente tecnico d'ufficio.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)