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Sez. L, Sentenza n. 7803 del 20/12/1986 (Rv. 449753 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449753-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 cod. proc. civ.) costituisce una facoltà rimessa all'insindacabile discrezionalità del giudice del merito ed è limitata al caso in cui le informazioni richieste riflettano Atti e documenti dei quali solo l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attività da essa svolta in ordine a singoli rami e a determinati oggetti. (V 1443/79, mass n 387770; (V 2044/76, mass n 380875; (Conf 1283/67, mass n 327824).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)