Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2251 del 28/01/2019 (Rv. 652281 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono cd. tombale - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Pagamento di eventuali sanzioni sull'obbligazione originaria - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono cd. tombale, l'effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 è ricollegato all'integrale versamento del dovuto, che comprende necessariamente, oltre al residuo importo a titolo di imposta, anche quello di eventuali sanzioni calcolate sull'intera obbligazione tributaria originaria.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)