Sez. 5 - , Sentenza n. 14373 del 09/06/2017 (Rv. 644426 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Art. 16-bis della l. n. 289 del 2002 - Estensione alla definizione ex art. 9-bis della stessa legge delle norme dettate per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo - Incidenza sull’effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l’estensione alla definizione agevolata di cui all’art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 delle norme dettate, per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo, dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, non incide sull’effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento, ricollegato unicamente all’integrale versamento del dovuto, atteso che la portata dispositiva dell’art. 16-bis della legge predetta si risolve nella sola estensione dell’operatività delle disposizioni in merito all’agevolazione dell’azione esattoriale anche alla riscossione delle somme dovute a seguito del mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9-bis della stessa legge, fermo restando che esse comprendono, oltre al residuo importo ancora dovuto a titolo di imposta, anche l’importo delle sanzioni calcolate sull’intera obbligazione tributaria originaria.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)