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Sez. 5, Sentenza n. 2796 del 20/10/1981 Ud. (dep. 17/03/1982) Rv. 152790 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RIFORMA DELLA SENTENZA IN SENSO SFAVOREVOLE ALL'IMPUTATO SU GRAVAME DEL P.M. - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152790-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RIFORMA DELLA SENTENZA IN SENSO SFAVOREVOLE ALL'IMPUTATO SU GRAVAME DEL P.M. - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ.*

L'Onere delle spese processuali per l'imputato non si ricollega alla soccombenza (ovvero alla sua iniziativa processuale), bensì alla condanna. Pertanto legittimamente l'imputato viene condannato alle spese del giudizio d'impugnazione quando viene eliminato dal giudice dell'impugnazione, su gravame del P.m., un errore contenuto nella sentenza impugnata e da cui era derivato un vantaggio per l'imputato. (Conf. 139082. Per un riferimento al principio della soccombenza, V. 144628. Nel senso della inammissibilità della condanna alle spese nel caso di sentenza favorevole, sia pure parzialmente, all'imputato impugnante: 141151, 132722, 126214, 120434, 122445, 122688).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)