Sez. 2, Sentenza n. 1093 del 30/01/1995 (Rv. 490120 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE | Fissazione dell'udienza di rinvio - Successiva modifica ed istanza di parte o d'ufficio - Mancata comunicazione all'altra parte - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità degli atti successivi.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE
la omissione della comunicazione da parte della cancelleria alle parti non presenti del provvedimento con cui il giudice, si istanza di parte o d'ufficio, fissi altra udienza di istruzione in luogo di quella già stabilita, viola l'art. 82, comma terzo, disp. att. cod. proc. civ. e comporta la nullità dei successivi provvedimenti giurisdizionali presi in assenza della parte cui era dovuta la comunicazione, per violazione del principio del contraddittorio, il quale è riferibile non solo all'atto introduttivo del giudizio, ma anche ad ogni altro atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo, in relazione al quale si ponga l'esigenza di assicurare la presenza in causa e/o la diretta difesa di tutti gli interessati alla lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)