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Sez. 3, Sentenza n. 3205 del 05/07/1989 (Rv. 463300 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE - FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI RINVIO - SUCCESSIVA MODIFICA AD ISTANZA DI UNA PARTE - MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ALTRA PARTE - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI.*
Stato
decisa il 1989-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463300-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE - FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI RINVIO - SUCCESSIVA MODIFICA AD ISTANZA DI UNA PARTE - MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ALTRA PARTE - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI.*

Nel caso in cui, dopo la chiusura del verbale di udienza, il giudice modifichi su istanza d'una delle parti l'ordinanza che aveva fissato l'udienza di rinvio, la mancata comunicazione di tale provvedimento all'altra parte in violazione dell'art. 82, comma terzo, disp. Att. Cod. proc. civ. - che prevede la comunicazione alle parti non presenti del provvedimento con cui il giudice, su istanza di parte o di ufficio, fissa altra udienza in luogo di quella già stabilita - comporta la nullità dei successivi provvedimenti giurisdizionali presi in assenza della parte cui era dovuta la comunicazione, per violazione del principio del contraddittorio, il quale è riferibile non solo all'atto introduttivo del giudizio, ma anche ad ogni altro atto che la legge prescrive per assicurare la presenza in causa e la diretta difesa di tutti gli interessati alla lite. (V 4252/87, mass n 453005).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)