Sez. 3, Sentenza n. 341 del 20/01/1986 (Rv. 443961 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - DOCUMENTI ATTI A DIMOSTRARE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DEPOSITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - DOCUMENTI ATTI A DIMOSTRARE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DEPOSITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche in Sede di legittimità può essere ammessa, ai sensi dello art. 372 cod. proc. civ., la produzione di documenti diretti a dimostrare la sopravvenienza di eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere; tuttavia deve trattarsi di fatti che incidono su uno dei presupposti della controversia o su tutta la materia che ne costituisce l'oggetto, senza essere essi stessi oggetto di contestazione o necessitare di accertamento. (V 7102/82, mass n 424774).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)