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Sez. 6, Sentenza n. 11405 del 28/09/2000 Ud. (dep. 07/11/2000) Rv. 217367 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Abolitio criminis - Presenza di una causa estintiva del reato - Prevalenza della declaratoria della insussistenza del fatto sulla causa estintiva del reato - Necessità - Depenalizzazione di fattispecie criminosa e trasformazione in illecito amministrativo - Declaratoria della causa estintiva del reato - Condizioni - Fattispecie in tema di depenalizzazione del reato di ubriachezza.
Stato
decisa il 2000-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217367-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Il giudice è tenuto a dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato in caso di "abolitio criminis" anche quando sussista una causa estintiva del reato stesso. Qualora, invece, la legge abolitrice trasformi il reato in illecito amministrativo, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato se la relativa causa sia precedente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione (Fattispecie in tema di reato di ubriachezza, depenalizzato e punito con sanzione amministrativa dall'art. 54 del d. lgs. 30 dicembre 1999).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 688 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)