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Sez. 1, Sentenza n. 4334 del 10/01/2012 Cc. (dep. 01/02/2012) Rv. 251853 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Depenalizzazione di illecito penale successiva a declaratoria di causa estintiva - Revoca della sentenza di condanna - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251853-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

Il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato anche quando quest'ultimo sia stato trasformato in illecito amministrativo dopo l'intervento di una causa estintiva, in quanto, in applicazione del principio del "favor rei", tale declaratoria fa cessare tutti gli effetti penali della condanna, con la conseguente cancellazione della relativa iscrizione nel casellario giudiziario, ex art. 5, comma secondo, lett. a) del d.P.R. n. 313 del 2002. (Fattispecie in tema di reato di guida senza patente depenalizzato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)