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Sez. L, Sentenza n. 5494 del 14/03/2006 (Rv. 587676 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Divieto di cumulo ex art. 1, comma 43, legge n. 335 del 1995 - Operatività - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587676-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell'INAIL per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che facendo applicazione del divieto di cumulo aveva negato al ricorrente l'assegno di invalidità sul presupposto che l'invalidità derivasse per il sessantadue per cento da una serie di patologie conseguenti ad infortunio sul lavoro, già indennizzate dall'INAIL, dalle quali esulava una malattia, il blefarospasmo, non importante di per sé una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)