Sez. 4, Sentenza n. 18851 del 10/04/2012 Cc. (dep. 16/05/2012) Rv. 253865 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie - Concretezza del pericolo - Elementi sintomatici - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'indagato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della concretezza può essere desunto dalla gravità del fatto, dall'imprudenza e dalla negligenza nella determinazione dell'evento, ma anche dal comportamento successivo al reato. (Fattispecie in tema di naufragio di una nave da crociera nel quale è stata ritenuta rilevante la scarsa resistenza dell'indagato a governare situazioni di crisi e ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni di sicurezza che connotano la posizione di garanzia nei confronti dei passeggeri).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)