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Sez. 6, Sentenza n. 12404 del 17/02/2005 Cc. (dep. 04/04/2005) Rv. 231323 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | Possibilità di desumere la pericolosità sociale dalle modalità del fatto - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231323-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari

In tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)