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Sez. 5, Sentenza n. 49373 del 05/11/2004 Cc. (dep. 23/12/2004) Rv. 231276 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | Pericolosità sociale - Criteri di individuazione - Modalità e circostanza del fatto - Apprezzamento, oltre che ai fini della gravità del fatto, anche ai fini della capacità a delinquere - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231276-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari

La pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)