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Sez. L, Sentenza n. 3405 del 07/04/1987 (Rv. 452441 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI ILLEGITTIMI CONTRATTI A TERMINE - EFFETTI - APPOSIZIONE DEL TERMINE ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - EQUIPARABILITÀ E MANIFESTAZIONI DI RECESSO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INAMMISSIBILITÀ - DURATA DELL'INTERVALLO TRA LE SUCCESSIVE ASSUNZIONI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452441-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI ILLEGITTIMI CONTRATTI A TERMINE - EFFETTI - APPOSIZIONE DEL TERMINE ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - EQUIPARABILITÀ E MANIFESTAZIONI DI RECESSO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INAMMISSIBILITÀ - DURATA DELL'INTERVALLO TRA LE SUCCESSIVE ASSUNZIONI - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nel caso di successione di una pluralità di illegittimi contratti di lavoro a tempo determinato (ipotesi in cui l'accertamento della Invalidità di un primo contratto, ope legis convertito in contratto a tempo indeterminato, rende superfluo l'accertamento della validità dei successivi contratti a termine, inutiliter stipulati), l'apposizione del termine alle singole assunzioni non può valere come manifestazione unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro, e quindi come licenziamento da impugnare ai sensi dello art. 6 della legge n. 604 del 1966, mentre è irrilevante - attesa la conversione dell'illegittimo rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato - che l'intervallo tra le successive assunzioni sia più o meno lungo, potendosi solo ammettere che una lunga interruzione, caratterizzata da un completo disinteresse di entrambe le parti al rapporto, possa implicarne lo scioglimento per mutuo consenso. (V 667/85, mass n 438872; (V 1646/83, mass n 426486; (V 1646/83, mass n 426488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)