Sez. L, Sentenza n. 1646 del 05/03/1983 (Rv. 426488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LEGGE N. 230 DEL 1962 E LEGGE N. 604 DEL 1966 - OGGETTI RISPETTIVI - CONSEGUENZE - REGOLE SULLA DECADENZA DELL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO EX ART. 6 DELLA SECONDA DELLE DETTE LEGGI - APPLICABILITÀ AD IPOTESI EX LEGGE N. 230 CITATA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LEGGE N. 230 DEL 1962 E LEGGE N. 604 DEL 1966 - OGGETTI RISPETTIVI - CONSEGUENZE - REGOLE SULLA DECADENZA DELL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO EX ART. 6 DELLA SECONDA DELLE DETTE LEGGI - APPLICABILITÀ AD IPOTESI EX LEGGE N. 230 CITATA - ESCLUSIONE.*
Mentre la legge 18 aprile 1962 n. 230 ha disciplinato la Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, la legge 15 luglio 1966 n. 604 ha disciplinato (derogando parzialmente, e con alcune eccezioni, agli artt. 2118 cod. civ.) l'Estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Da tale diversità di oggetto consegue che le regole sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento stabilite dalla seconda legge (art. 6) non sono invocabili - senza che ciò contrasti con l'art. 3 cost. - ad integrazione delle Disposizioni della prima legge, restando in particolare escluso che, in caso di conversione in un contratto a tempo indeterminato di una pluralità di contratti fraudolentemente stipulati a termine, il lavoratore sia tenuto a proporre impugnazione allo scadere di ciascuno di essi. (V 5074/81, mass n 415868; (V 5026/81, mass n 415807; (V 3862/81, mass n 414511; (V 3851/81, mass n 414498; (V 6372/80, mass n 410119; (V 1944/80, mass n 405575; (V 1924/80, mass n 405551; (V 3362/79, mass n 399765).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)