Sez. 1, Sentenza n. 30785 del 09/07/2001 Cc. (dep. 06/08/2001) Rv. 219606 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Obbligo di risarcire il danno alla vittima del reato - Esclusione - Elemento di valutazione ai fini del diniego della misura - Possibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) non è subordinato al risarcimento del danno in favore della vittima, difettando una disposizione prescrittiva in tal senso; ma l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatele rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)